Legge di Bilancio 2025: le principali novità
Il pacchetto previdenziale previsto nella Legge di Bilancio 2025 comprende la conferma dei canali di uscita anticipata attualmente vigenti (Quota 103 e Opzione donna) e viene introdotta la possibilità per i contributivi puri di anticipare la pensione attraverso il cumulo della previdenza obbligatoria con quella complementare. Per le pensioni erogate a partire dal 1° gennaio 2025 saranno applicati i nuovi coefficienti di trasformazione previsti per il prossimo biennio e il tasso di capitalizzazione dei montanti da ultimo annunciato. Con il nuovo anno entra in vigore il nuovo Regolamento di Cassa Forense che prevede l’applicazione del calcolo contributivo anche per gli Avvocati. Infine, la Legge di Bilancio rende strutturale il passaggio a 3 aliquote l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
- Pensione anticipata con la rendita integrativa
La Legge di Bilancio 2025 prevede un’importante novità: dal 2025 per chi intende pensionarsi anticipatamente e ha aderito a forme di previdenza complementare potrà computare il valore della rendita integrativa con la pensione pubblica al fine di perfezionare l’importo soglia (cioè 1, 2,6, 2,8, 3 volte il valore dell’assegno sociale a seconda dei casi). Potranno sfruttare tale opzione solo coloro che hanno iniziato a lavorare a partire dal 1° gennaio 1996 o optano per il ricalcolo contributivo della loro posizione. Tuttavia per chi decide di avvalersi di tale facoltà, i requisiti diventano più stringenti:
- si dovrà perfezionare un requisito contributivo non più pari a 20 anni effettivi bensì 25 anni effettivi (dal 1° gennaio 2025) che saliranno a 30 anni dal 1° gennaio 2030;
- non si potrà cumulare la prestazione con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il limite di 5.000€ di lavoro autonomo occasionale, sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia, cioè 67 anni;
Per potere consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare. Tuttavia sono demandati a un decreto interministeriale l’individuazione dei criteri di computo e delle modalità di richiesta e di certificazione.
Per chi invece decide di non avvalersi di tale facoltà, nulla cambia se non che a partire dal 1° gennaio 2030 il requisito dell’importo soglia per la pensione anticipata salirà ulteriormente da 3 a 3,2 volte il valore dell’assegno sociale fermo restando il valore di 2,8/2,6 volte per le madri.
- Proroga di un anno per l’Opzione Donna
Prorogata per un altro anno l’opzione prevista per le donne lavoratrici che vogliono anticipare il pensionamento. Facoltà riservata alle donne che entro il 31 dicembre 2024 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- caregivers: assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- invalide civili: hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli.
Rimane fermo il ricalcolo contributivo sull'intera posizione maturata e l'applicazione della finestra mobile per la decorrenza di pensione: 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome. Anche in questo caso chi ha maturato i requisiti con le vecchie regole il diritto a pensione rimane cristallizzato.
- Prorogata anche Quota 103
Proroga di un altro anno anche per la Pensione Anticipata Flessibile - Quota 103 conseguibile sempre con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione da maturare entro il 31.12.2025. Confermate per questo canale di uscita anche tutte le novità introdotte con la precedente legge di bilancio:
- l'intera pensione sarà calcolata con il sistema contributivo. Ciò significa che anche per coloro che hanno iniziato a contribuire prima del 1996, la pensione non sarà più calcolata con il sistema misto: sistema retributivo sulle anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995 (31 dicembre 2011 se sussistono almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995) e contributivo sulla restante anzianità, ma verrà applicato il calcolo contributivo sull'intera posizione accredita.
- la misura dell'assegno non potrà risultare superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps sino al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, cioè 67 anni.
- L’applicazione delle finestre mobili. Una volta maturati i requisiti il primo rateo pensionistico sarà percepito trascorsi:
- sette mesi per i dipendenti del settore privato e gli autonomi;
- nove mesi per i dipendenti pubblici.
Rimane confermato e potenziato anche per il 2025 l'incentivo al posticipo al pensionamento (Bonus Maroni), ossia la facoltà per l'assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (in genere il 9,19%). La novità prevista per l’anno nuovo è che, contrariamente a quanto accadeva precedentemente, le somme corrisposte saranno detassate.
- Bonus Maroni anche per la pensione anticipata
Coloro che raggiungeranno nel 2025 le condizioni per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) e decideranno di non andare in pensione, potranno scegliere di ricevere in busta paga la quota dei contributi a proprio carico (il 9,19%) detassata.
Esercitando questa opzione si avrà un aumento dello stipendio, ma un minor versamento di contributi ai fini previdenziali, continueranno a essere versati solo quelli a carico dell’azienda. Ciò significa che nel corso del tempo, il montante contributivo utile ai fini pensionistici continuerà ad aumentare, ma in misura inferiore.
- Anticipo dell’età pensionabile per le donne con figli
Per le donne che hanno contributi a partire dal primo gennaio 1996 o che hanno optato per un calcolo puro contributivo della pensione, è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a:
- 4 mesi in caso di un figlio
- 8 mesi in caso di due figli
- 12 mesi in caso di tre figli
- 16 mesi in caso di quattro o più figli.
- Rivalutazione pensioni
Dal 2025, si tornerà al sistema previsto dalla legge 388/2000, con tre fasce (e non più sei scaglioni come previsto per il biennio 2023-2024) di adeguamento all’inflazione:
- 100% per le pensioni fino a quattro volte il minimo,
- 90% per quelle tra quattro e cinque volte il minimo,
- 75% per le pensioni superiori a cinque volte il minimo.
Come stabilito da DM la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8 dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. In via eccezionale, per l’anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, non è riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS.
- IRPEF e detrazioni da lavoro
La Legge di Bilancio 2025 rende strutturale il passaggio da quattro a tre scaglioni l’applicazione dell’IRPEF introdotta lo scorso anno con la precedente legge di bilancio.
- 23% per redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per redditi da 28.001 a 50.000 euro;
- 43% per redditi superiori a 50.000 euro.
Un’ulteriore novità riguarda i massimali per le detrazioni Irpef, che penalizzano i redditi superiori a 75.000 euro:
- 14.000 euro di spese detraibili per redditi tra 75.001 e 100.000 euro;
- 8.000 euro per redditi oltre i 100.000 euro.
Tali massimali saranno ulteriormente ridotti da un coefficiente familiare, variabile in base al numero di figli a carico.
- Nuovi coefficienti di trasformazione per il biennio 2025-2026
Con il decreto n. 436 del 20 novembre 2024, il Ministero del Lavoro fissa i coefficienti di trasformazione applicabili nel biennio 2025/2026. Definiti per legge, come stabilito dalla Riforma Dini che li ha introdotti per la prima volta, i coefficienti sono calcolati tenendo conto della speranza di vita del soggetto alla data di pensionamento, ma non dipendono dal sesso o dalla presenza o meno del coniuge. Essi devono essere aggiornati con cadenza biennale a partire dal 2019 e, pertanto, i nuovi coefficienti saranno in vigore per le pensioni erogate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Il nuovo aggiornamento torna a essere negativo con una riduzione che va dall’1,55% per i pensionati con 57 anni di età al 2,18% in corrispondenza del 71° anno di età rispetto agli attuali valori. Ciò sta a significare che la speranza di vita media torna a salire, contrariamente a quanto era emerso nel biennio precedente, ove l’aumento della mortalità e la riduzione della speranza di vita causati dalla pandemia, avevano fatto sì che i coefficienti di trasformazione (per l’unica volta da quando sono stati introdotti) risultassero migliorativi rispetto a quelli applicati per i pensionati del biennio precedente.
Età |
1996 - 2009 |
2010 - 2012 |
2013 - 2015 |
2016 - 2018 |
2019 - 2020 |
2021 - 2022 |
2023 - 2024 |
2025 - 2026 |
Differenza
2023-2025
|
57 |
4,72% |
4,42% |
4,30% |
4,25% |
4,20% |
4,19% |
4,27% |
4,20% |
-1,55% |
58 |
4,86% |
4.54% |
4,42% |
4,35% |
4,30% |
4,29% |
4,38% |
4,31% |
-1,60% |
59 |
5,01% |
4,66% |
4,53% |
4,47% |
4,41% |
4,40% |
4,49% |
4,42% |
-1,65% |
60 |
5,16% |
4,80% |
4,66% |
4,59% |
4,53% |
4,52% |
4,62% |
4,54% |
-1,71% |
61 |
5,33% |
4,94% |
4,80% |
4,72% |
4,66% |
4,64% |
4,74% |
4,66% |
-1,75% |
62 |
5,51% |
5,09% |
4,94% |
4,86% |
4,79% |
4,77% |
4,88% |
4,80% |
-1,78% |
63 |
5,71% |
5,26% |
5,09% |
5,00% |
4,93% |
4,91% |
5,03% |
4,94% |
-1,83% |
64 |
5,91% |
5,43% |
5,26% |
5,16% |
5,08% |
5,06% |
5,18% |
5,09% |
-1,85% |
65 |
6,14% |
5,62% |
5,44% |
5,33% |
5,25% |
5,22% |
5,35% |
5,25% |
-1,91% |
66 |
6,38% |
5,83% |
5,62% |
5,51% |
5,42% |
5,39% |
5,53% |
5,42% |
-1,95% |
67 |
6,64% |
6,05% |
5,83% |
5,70% |
5,60% |
5,58% |
5,72% |
5,61% |
-2,01% |
68 |
6,93% |
6,27% |
6,05% |
5,91% |
5,80% |
5,77% |
5,93% |
5,81% |
-2,07% |
69 |
7,23% |
6,53% |
6,28% |
6,13% |
6,02% |
5,99% |
6,15% |
6,02% |
-2,11% |
70 |
7,56% |
6,80% |
6,54% |
6,38% |
6,26% |
6,22% |
6,40% |
6,26% |
-2,14% |
71 |
- |
- |
- |
- |
6,51% |
6,47% |
6,66% |
6,51% |
-2,18% |
- Coefficiente di capitalizzazione dei montanti contributivi
Con la nota protocollo n. 2545394/24 del 5 novembre 2024 l’Istat ha comunicato il valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi relativamente al 2024. Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2024, risulta pari a 0,036622 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,036622. Ciò sta a significare che, per i lavoratori che andranno in pensione a partire dal 1° gennaio 2025, il montante accumulato al 31 dicembre 2023 dovrà essere rivalutato per tale valore; mentre i contributi versati nell’anno 2024 non saranno oggetto di alcuna rivalutazione.
Anno |
Montante al |
Coefficiente di rivalutazione |
Tasso di capitalizzazione |
1997 |
31-dic-96 |
1,055871 |
0,055871 |
1998 |
31-dic-97 |
1,053597 |
0,053597 |
1999 |
31-dic-98 |
1,056503 |
0,056503 |
2000 |
31-dic-99 |
1,051781 |
0,051781 |
2001 |
31-dic-00 |
1,047781 |
0,047781 |
2002 |
31-dic-01 |
1,043698 |
0,043698 |
2003 |
31-dic-02 |
1,041614 |
0,041614 |
2004 |
31-dic-03 |
1,039272 |
0,039272 |
2005 |
31-dic-04 |
1,040506 |
0,040506 |
2006 |
31-dic-05 |
1,035386 |
0,035386 |
2007 |
31-dic-06 |
1,033937 |
0,033937 |
2008 |
31-dic-07 |
1,034625 |
0,034625 |
2009 |
31-dic-08 |
1,033201 |
0,033201 |
2010 |
31-dic-09 |
1,017935 |
0,017935 |
2011 |
31-dic-10 |
1,016165 |
0,016165 |
2012 |
31-dic-11 |
1,011344 |
0,011344 |
2013 |
31-dic-12 |
1,001643 |
0,001643 |
2014 |
31-dic-13 |
0,998073 |
-0,001927 |
2015 |
31-dic-14 |
1,005058 |
0,005058 |
2016 |
31-dic-15 |
1,004684 |
0,004684 |
2017 |
31-dic-16 |
1,005205 |
0,005205 |
2018 |
31-dic-17 |
1,013478 |
0,013478 |
2019 |
31-dic-18 |
1,018254 |
0,018254 |
2020 |
31-dic-19 |
1,019199 |
0,019199 |
2021 |
31-dic-20 |
1,000215 |
0,000215 |
2022 |
31-dic-21 |
1,009973 |
0,009973 |
2023 |
31-dic-22 |
1,023082 |
0,023082 |
2024 |
31-dic-23 |
1,036622 |
0,036622 |
- Cassa Forense: dal 2025 calcolo contributivo
Con l’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti della delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 si conclude il lungo iter della Riforma Previdenziale di Cassa Forense. Il nuovo Regolamento sarà in vigore a partire dal primo gennaio 2025. Le principali modifiche introdotte sono:
- Passaggio al sistema contributivo
A partire dal 1° gennaio 2025, è prevista l’introduzione del sistema di calcolo contributivo “pro rata” delle prestazioni pensionistiche.
Agli attuali iscritti si applica il sistema di calcolo misto che prevede una prima quota calcolata con il sistema retributivo vigente per le anzianità contributive sino al 31 dicembre 2024, e una seconda con il sistema contributivo, per le anzianità successive al 2024.
Gli iscritti a partire dal 1° gennaio 2025, avranno diritto alla “pensione unica di vecchiaia contributiva”, calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo.
- Requisiti per il diritto alla prestazione
Rimangono invariati i requisiti per il diritto a pensione dei professionisti già iscritti, a cui si applica il regime di calcolo misto.
Per i professionisti cui si applica il regime di calcolo integralmente contributivo la pensione potrà essere ottenuta:
- all’età di 70 anni con almeno 5 anni di contributi versati;
- all’età di 65 anni con almeno 35 anni di contributi versati e un importo alla decorrenza almeno pari al trattamento minimo vigente nell’anno.
- Riduzione dei contributi minimi
Nel 2025 il contributo minimo soggettivo sarà di € 2.750,00 ed il contributo minimo integrativo sarà di € 350,00 euro. Nel 2024 i contributi sono stati rispettivamente di € 3.355,00 e € 850,00.
- Revisione aliquote contributive
Il contributo soggettivo passa al 16% per il 2025, al 17% nel 2026 ed al 18% a partire dal 2027.
Il tetto reddituale del 2025 è pari a € 130.000, oltre il quale continua ad essere dovuto il contributo del 3%.
- Modulare volontaria
La percentuale della contribuzione modulare volontaria massima sale dal 10% al 20% del reddito netto professionale entro il tetto reddituale. Un istituto che consente su base volontaria, con piena deducibilità per i professionisti che non si avvalgono del regime forfetario, di migliorare l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche.
- Integrazione al minimo
L’importo del trattamento minimo è stato gradualmente adeguato in coerenza con la riduzione del contributo minimo. Sarà 12.500 euro tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, 11.400 euro nel successivo biennio e 10.250 euro a partire dal 2029, con rivalutazione di tale importo dal 2030.
Epheso I.A. - 2025
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